Con la legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, è stata modificata la disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli come risulta dall'art. 4 del d. lgs. 18 maggio 2001 n. 228.
In particolare, l'art. 30 bis del citato decreto legge, ha modificato l'art. 4 del d.lgs. 228/2001, stabilendo che, (in conformità a quanto previsto dall'art. 34 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L.n. 214/2011) nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico sanitario.
Si tratta di una novità per il settore agricolo: fino ad oggi, infatti il consumo sul posto di prodotti agricoli era possibile solo per le aziende agrituristiche.
Inoltre, per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occassione di sagre, fiere manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
Al fine di consentire una uniforme applicazione della predetta disposizione su tutto il territorio nazionale, l'ANCI – Dipartimento Attività Produttive ha ritenuto opportuno fornire indicazioni analitiche sulle modalità di effettuazione della somministrazione non assistita da parte degli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta, precisando “ciò che è consentito e ciò che non è consentito”.
Si allega la nota ANCI.
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